Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, introducendo alcuni meccanismi di garanzia volti ad assicurare la piena autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità dall'eventuale ingerenza dei poteri politici ed economici rispetto alle attività di controllo e di regolazione cui sono chiamati i membri delle Autorità medesime, nel solo e unico interesse generale della collettività del Paese.
      Infatti, una Autorità di regolazione e controllo, i cui membri non possano essere influenzati nelle loro determinazioni da fattori esterni eventualmente collegati o riconducibili agli incarichi politici o di Governo o alle attività professionali svolte nel triennio precedente alla data di nomina, garantirebbe l'assunzione di determinazioni in seno all'Autorità stessa chiare e trasparenti, difficilmente contestabili perché emesse da componenti dell'Autorità, non influenzabili, nell'interesse generale del Paese.
      Per contro, la presente proposta di legge vuole anche prevenire il rischio di

 

Pag. 2

nomine in enti e società di diritto pubblico e privato, a partecipazione statale, di soggetti che, per le posizioni ricoperte precedentemente al loro nuovo incarico, possano essere dichiarati incompatibili, con conseguente applicazione delle sanzioni previste che, nel caso di enti e società di diritto pubblico o privato, a partecipazione statale, rappresenterebbero non solo un danno per l'erario, ma soprattutto per i cittadini ai quali non può essere imputata nessuna colpa per la nomina effettuata in contrasto con le disposizioni di legge.
      La norma consta di un solo articolo, composto da due commi, che prevedono:

          al comma 1, con la modifica introdotta al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, che i membri delle Autorità non possono, nei tre anni precedenti alla nomina, aver esercitato alcuna attività connessa a quelle proprie del settore di competenza della medesima Autorità e che non devono avere ricoperto incarichi, anche elettivi, in seno alle Assemblee parlamentari o amministrative regionali né devono avere ricoperto incarichi di Governo;

          al comma 2, con la sostituzione del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, che nei tre anni precedenti e nei quattro successivi al mandato i membri delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità; sono inoltre incrementati i limiti delle sanzioni previste.

 

Pag. 3